Parto anonimo e culle per la vita: soluzioni contro l’aborto e l’infanticidio

Di Vittoria Criscuolo (fonte: prolifeinsieme.it )


In riferimento alla notizia dei due neonati morti scoperti in un armadio, oltre ad essere vicini ad una mamma così disperata da compiere un atto del genere, ci permettiamo di proporre una soluzione che potrebbe davvero fare la differenza per contrastare l’aborto e l’infanticidio

“Parto in anonimato” o “Parto anonimo” è garantito dalla legge e dal DPR.396/2000 ed è stato normato definendo in modo chiaro ed inequivocabile il diritto per qualsiasi donna sul territorio nazionale di partorire il proprio figlio biologico, non riconoscerlo ed essere garantita nell’anonimato. L’anonimato consente alle donne, che altrimenti potrebbero propendere per altre soluzioni legali (aborto nei termini previsti per legge) o illegali (infanticidio). Quindi l’anonimato della madre biologica è elemento salvavita per il nascituro.

La Culla per la Vita è una culla termica destinata ad ospitare neonati non riconosciuti. La cosiddetta “Culla per la Vita” o “Culla degli esposti”, che è la versione contemporanea della “Ruota degli esposti”, è, insieme al Parto anonimo, lo strumento di contrasto diretto all’infanticidio.

Parto anonimo e Culla per la Vita rappresentano due soluzioni allo stesso problema, pur indirizzandosi a tipologie di donne differenti e pur rispondendo a situazioni spesso differenti da chi si rivolge al Parto anonimo, che ha caratteristiche differenti rispetto a chi si rivolge alle Culle per la Vita.”

Istituzione e disciplina dei punti di accoglienza del neonato denominati culle per la vita e
tutela della partoriente in anonimato. Misure a contrasto dell’infanticidio, per la tutela della
maternità, della salute della donna, dei neonati, dei nascituri e a sostegno della natalità.

PROPOSTA DI LEGGE

Art.1.
(Principi generali)
1. La Repubblica, in ossequio all’articolo 31 secondo comma della Costituzione, protegge,
con i mezzi opportuni, la maternità, l’infanzia e la gioventù.
2. La Repubblica predispone e sviluppa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, politiche e
servizi a sostegno della genitorialità dirette in particolare a una più completa informazione
delle donne in difficoltà in ordine a tutte le opzioni disponibili in favore della maternità e alla
prevenzione del fenomeno dell’abbandono dei neonati, in coerenza con la risoluzione
1624(2008) adottata dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa del 27 giugno
2008.
3. La Repubblica in ossequio all’articolo 1 della Legge 194/78: «tutela la vita umana fin dal
suo inizio».
4. La Repubblica in ossequio all’articolo 30 del D.P.R.396/2000 rende effettivo il diritto della
madre di non riconoscere il proprio figlio alla nascita.
Art. 1 (bis).
(Modifica all’articolo 591 del codice penale)
1. All’articolo 591 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Non si considerano sussistenti gli estremi del reato di cui al primo comma se il neonato,
entro i primi giorni di vita, è consegnato a un presidio ospedaliero del Servizio sanitario
nazionale o a uno dei punti di accoglienza del neonato (denominati “culle per la vita”) allo
scopo istituiti dalle aziende sanitarie locali in collaborazione con i comuni».

Art. 2.
(Istituzione delle culle per la vita sul territorio).
1. Ai fini dell’articolo 1 e 1.bis, sono istituite strutture di accoglienza per i neonati figli di
donne che non possono o non vogliono partorire in ospedale né vogliono riconoscere il
proprio bambino, ovvero che pur avendo partorito in ospedale non abbiano proceduto con il
riconoscimento entro i primi 10 giorni prescritti dalla legge vigente. Tali strutture sono
denominate «Culle per la Vita» e con esse si garantiscono al neonato cure tempestive e
adeguate, anche in relazione alle sue condizioni di salute, al fine di garantire la sua
sopravvivenza.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono realizzate dalle aziende sanitarie locali, in
collaborazione con i comuni e con il coinvolgimento del terzo settore avente finalità di
solidarietà sociale. Il terzo settore può promuovere e istituire liberamente ulteriori strutture
denominate «Culle per la Vita», purché in collaborazione con l’azienda sanitaria locale del
territorio e nel pieno rispetto di tutte le richiamate norme di sicurezza per la salute del
neonato.
3. Ogni punto nascita presente sul territorio nazionale deve dotarsi di una struttura
denominata «Culle per la Vita». Le culle per la vita sono collocate presso i presìdi
ospedalieri, presso le strutture sanitarie private accreditate o qualsiasi struttura attrezzata
per garantire un immediato soccorso, la salute e la sopravvivenza del neonato, in pieno
coordinamento con le aziende sanitarie.
4. Le aziende sanitarie locali sul territorio, secondo le modalità specifiche definite dalle
regioni, sovrintendono al corretto funzionamento dei punti di accoglienza del neonato
assicurandone la conformità alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti ai sensi della presente
legge.

Art. 3.
(Caratteristiche e requisiti organizzativi e funzionali dei punti di accoglienza del neonato).
1. I punti di accoglienza del neonato sono attivi nell’arco di tutte le ventiquattro ore.
2. Nei punti di accoglienza sono garantite, anche attraverso l’ausilio delle moderne
tecnologie, le condizioni ambientali e strutturali atte ad assicurare il benessere psico-fisico
del neonato.
3. I punti di accoglienza sono dotati di adeguati dispositivi di rilevazione per la segnalazione
tempestiva al responsabile amministrativo di cui all’articolo 2, comma 2, della presenza di un
neonato abbandonato.
4. I punti di accoglienza sono dotati, all’esterno degli edifici che li ospitano, di idonei
contrassegni al fine di renderli immediatamente riconoscibili all’utenza.
5. Il responsabile amministrativo, nominato in collaborazione tra Comune e ASL competente,
del punto di accoglienza è tenuto a informare immediatamente del rinvenimento di un
neonato abbandonato il più vicino presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, che
provvede al suo tempestivo ricovero presso le proprie strutture, informandone entro
ventiquattro ore il giudice tutelare.

Art.4.
(istituzione in ogni punto nascita di équipe multidisciplinari per l’assistenza di madri che
scelgono di partorire in anonimato)
1. Ai fini dell’Art.1 comma 4, si demanda alle regioni la costituzione di équipe multidisciplinari
psico-socio-sanitarie, con il coinvolgimento del terzo settore presente sul territorio ed attivo
nell’ambito della tutela, della cura e dell’accoglienza della vita nascente, allo scopo di dare
tutte le necessarie cure e attenzioni alla madre che opta per il “parto in anonimato”;
2. Si demanda alle regioni la promozione di tutte le misure a tutela della salute psicofisica
della madre che decide di partorire in anonimato, a cominciare dall’accoglienza di donne che
manifestano difficoltà o problematiche di ogni tipo in relazione all’accoglienza del nascituro;
3. Le regioni devono predisporre misure di vigilanza sull’effettivo accompagnamento delle
donne al fine di poter rimuovere ogni eventuale ostacolo alla nascita del bimbo: ogni punto
nascita deve accogliere le donne partorienti ed in particolar modo le donne in difficoltà
evitando ogni comportamento respingente, stigmatizzante o colpevolizzante nei confronti
delle donne che manifestano la volontà di partorire in anonimato. A tal fine in ogni punto
nascita deve essere ben evidente a tutte uno punto ascolto per eventuali reclami da parte
delle donne partorienti o di familiari;

Art.5.
(Obblighi in merito all’Informazione sociale sulle culle per la vita e parto in anonimato)
1. Stato, regioni e comuni sono tenuti a mettere in atto tutte le misure possibili per una
capillare e continuativa informazione dell’opinione pubblica in merito alle possibilità di poter
usufruire di parto in anonimato e culle per la vita. Tali misure informative non devono avere
carattere di episodicità, ma devono essere strutturali e di sistema.
2. Le regioni sono tenute a coinvolgere le aziende sanitarie locali affinché tutti i presidi
sanitari siano dotati di adeguato materiale informativo sul parto in anonimato e sulle culle per
la Vita, con particolare attenzione alle sale d’aspetto dei diversi locali sanitari.
3. Le regioni si attivano, con la partecipazione del terzo settore presente sul territorio
nell’ambito dell’accoglienza della vita nascente, a coinvolgere i medici di famiglia, i
ginecologi e tutto il personale sanitario e socio-sanitario, affinché le donne e le coppie siano
informate della possibilità di usufruire del servizio della culla per la vita e della possibilità del
parto in anonimato.
4. Le regioni promuovono campagne informative sul territorio che siano indirizzate
all’Opinione pubblica nella sua interezza ed in particolare alle donne tutte, senza nessuna
stigmatizzazione: i destinatari dei messaggi informativi non devono essere identificati come
categorie evidentemente svantaggiate, in quanto si danno risposte universali e non
necessariamente mirate a persone con difficoltà economiche, culturali, sociali. Tra le
difficoltà insindacabili che possono indurre le donne e le coppie a non riconoscere i figli, si
annoverano anche problematiche di ordine morale, psicologico o esistenziale.
5. Le regioni coinvolgono nell’attività informativa la rete di distribuzione e vendita di farmaci,
affinché siano informate e sensibilizzate tutte le donne ed in particolare le donne che
manifestano interesse per farmaci abortivi, della possibilità di poter ricorrere alle culle per la
vita o al parto in anonimato.
6. Lo Stato promuove campagne informative nazionali rivolte all’opinione pubblica ed in
particolare alle donne in merito al parto in anonimato e alle culle per la vita.
7. I comuni si attivano sul territorio per informare la cittadinanza, svolgendo attività di
informazione e formazione del personale con responsabilità sociali e socio-assistenziali.

Art. 6.
(Numero verde nazionale).
1. Il Ministero dell’interno istituisce, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un numero
verde nazionale attivo nell’arco di tutte le ventiquattro ore, destinato a fornire informazioni
sulla localizzazione e sul funzionamento dei punti di accoglienza del neonato, sul parto in
anonimato e a ricevere eventuali segnalazioni anonime relative a neonati abbandonati.

Art. 7.
(Sanzioni).
1. La violazione del diritto di accesso gratuito alle culle per la vita nonché del diritto
all’anonimato della madre che scelga il parto in anonimato è punita con la reclusione da sei
mesi a un anno.
2. La violazione del diritto della donna al parto in anonimato da parte di chiunque ed in
particolar modo di chi è preposto per responsabilità sociali, socio-sanitarie o medico-
sanitarie, sia nel settore pubblico che in ambito privato o privato convenzionato, sono punite
con la reclusione da tre a cinque anni.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di _____________ di euro
annui a decorrere dall’anno 2024. La somma di cui al presente comma è ripartita
annualmente dal Ministero dell’interno tra le regioni che provvedono all’istituzione dei punti di
accoglienza del neonato ai sensi della presente legge e per tutte le iniziative informative che
il Ministero dell’interno e il Ministero della salute metteranno in atto, nonché per eventuali
iniziative dei comuni di cui ne faranno apposita richiesta al Ministero dell’Interno.
2. Alla copertura dell’onere previsto dal comma 1 si provvede mediante _______.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Per “ Pro-life insieme “

Emiliano Zasa

Associazione “ Vita in una culla”

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