Contro la legalizzazione dell’eutanasia: nessun compromesso!

Del Comitato Verità e Vita (Comunicato stampa n. 183 del 5 Febbraio 2017)

La soppressione di Eluana Englaro diventa il modello adottato dalla legge:                                

Il tutore potrà far morire il soggetto incosciente negandogli, oltre che le terapie, anche il cibo e l’acqua           

Il progetto di legge in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento che sta per giungere all’Aula della Camera dei Deputati legalizza esplicitamente l’uccisione dei minori e degli incapaci per decisione dei loro genitori e dei loro tutori.

Il modello adottato è quello della soppressione di Eluana Englaro, fatta morire di fame e di sete per la decisione del padre/tutore, fingendo che si trattasse di scelta della vittima. Quello che i Giudici decisero in quello sciagurato caso, la proposta di legge vuole rendere legale e normale.

Il testo dell’art. 2 (Minori e incapaci) è chiarissimo: “Il consenso informato (…) è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno”. Quindi, il minore o l’incapace (se potranno: ma ovviamente non potranno farlo né i neonati né le persone in stato di incoscienza) potranno esprimere la loro volontà rispetto alle scelte terapeutiche, ma saranno genitori, tutori ed amministratori di sostegno a manifestare il consenso informato, l’unico ad essere efficace dal punto di vista giuridico, quello sulla base del quale potranno essere iniziate o interrotte terapie.

La lettura dell’art. 1 del progetto, poi, dimostra che genitori del minore, tutore o amministratore di sostegno potranno adottare qualsiasi decisione; essi avranno: a) la possibilità di rifiutare o accettare qualsiasi accertamento diagnostico; b) la possibilità di rifiutare o accettare qualsiasi trattamento sanitario o anche singoli atti del trattamento stesso; c) la possibilità di revocare il consenso in precedenza prestato con conseguente diritto all’interruzione del trattamento.

Non solo: il concetto di trattamento sanitario è generico e ampio, tanto da comprendere espressamente nutrizione ed idratazione artificiale: quindi i genitori, i tutori e gli amministratori di sostegno potranno impedire che, nei confronti del figlio o dell’assistito, sia iniziata la nutrizione o idratazione artificiale, o che sia proseguita ed avranno il diritto di farla interrompere; analogamente potranno fare per qualsiasi terapia, anche salvavita, in essa compresa la respirazione artificiale e, comunque, qualsiasi pratica terapeutica che mantiene in vita il soggetto.

Le decisioni di genitori, tutori e amministratori di sostegno saranno insindacabili: i medici non potranno rifiutarsi di interrompere i trattamenti sanitari, anche salvavita, né intraprendere nuovi trattamenti sanitari contro o senza la loro volontà: il comma 7 dell’art. 1 stabilisce che “il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente” e, quindi, quanto a minori, interdetti o sottoposti ad amministrazione di sostegno, a quella espressa da genitori, tutori ed amministratori.

Non è prevista alcuna possibilità di ricorso all’Autorità Giudiziaria: i medici dovranno soltanto dare attuazione alle decisioni prese da quei soggetti.

Anche la modifica dell’art. 1, approvata in Commissione (”La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, tutela la vita e la salute dell’individuo e stabilisce che nessun trattamento può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”) non cambia la sostanza, perché mantiene intatta la disciplina del consenso per minori e incapaci, aggiungendo soltanto una pleonastica affermazione di principio.

Abbiamo già visto in altre leggi ingiuste affermazioni di questo tipo:  non è la legge 194 del 1978 ad affermare solennemente che “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio”? E non è la legge 40 del 2004 sulla fecondazione artificiale a stabilire che la legge  “assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”?

Queste enunciazioni non hanno impedito e non impediscono l’uccisione di quasi sei milioni di embrioni/feti e la morte deliberata e prevista di circa un milione di embrioni prodotti in vitro!

Contro questa proposta – lo ripetiamo con ferma convinzione – occorre una presa di posizione dura, basata sulla verità del suo contenuto totalmente inaccettabile e che deve condurre i Parlamentari rispettosi della vita e della Costituzione ad una opposizione decisa, senza la ricerca di alcun compromesso.

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